29 Settembre 2023
Ambiente & TerritorioNews

Approvata la legge per valorizzare e tutelare le aree protette

La Camera dei deputati ha approvato un provvedimento che interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, modificando la legge quadro n. 394 del 1991. Si innova il sistema della protezione della natura e della valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, paesaggistico ed ecologico del nostro Paese in connessione con la capacità della nostra realtà di darsi un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Il testo approvato dal Senato è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente e dell’esame dell’Assemblea della Camera, che ha approvato il provvedimento nella seduta del 20 giugno 2017. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Tra i punti qualificanti inseriti nel corso dell’esame in Commissione Ambiente alla Camera c’è l’istituzione – su proposta del Pd – di un Sistema nazionale delle aree naturali protette costituito dai parchi nazionali e regionali, dalle riserve naturali, dalle aree marine e dalle aree naturali protette, e di un Piano nazionale triennale di sistema, uno strumento di programmazione nazionale finanziato da 30 milioni per gli anni 2018-2020 e da cofinanziamenti regionali da destinare, almeno al 50%, ai parchi regionali e alle aree marine protette. 

È stato previsto che a decorrere dal 2017 gli enti di gestione delle aree protette possano beneficiare del 5 per mille e che possano essere destinatari dei beni confiscati alle mafie. Nel corso dell’esame alla Camera è stata inserita una norma che permette loro l’affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell’area protetta. Essi possono inoltre far pagare un biglietto d’ingresso per i servizi offerti, vendere la fauna selvatica catturata o abbattuta nella legalità, stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione e concedere a pagamento il proprio marchio, ad esempio per i prodotti tipici locali che soddisfino i requisiti qualità e di sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda la governance si è provveduto a definire tempi certi per l’elezione del Presidente del parco, che sarà scelto nell’ambito di una terna proposta dal Ministro dell’Ambiente. La terna viene presentata ai presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Se dopo 15 giorni non viene raggiunta una intesa, sentite le commissioni parlamentari competenti, il ministro dell’Ambiente provvede comunque alla nomina del presidente. La carica di Presidente di parco nazionale diventa incompatibile con qualsiasi incarico elettivo nonché con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici. 
Inoltre, nel corso dell’esame alla Camera è stato ripristinata la norma per cui il Consiglio direttivo dell’Ente parco è formato da 8 componenti (il Senato aveva introdotto una composizione variabile), scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco. La novità introdotta alla Camera è che entrano nel consiglio direttivo degli enti parco nazionali un rappresentante delle associazioni scientifiche e uno degli agricoltori o dei pescatori, per orientare le attività economiche locali verso la sostenibilità. Per la prima volta negli organi direttivi deve essere “tenuta in considerazione la rappresentanza di genere”, visto che nei 23 parchi nazionali oggi solo un presidente e due direttori sono donne e su ben 230 membri dei consigli direttivi solo 14 sono donne, appena il 6%.

Per maggiori informazioni: 
Dossier del Gruppo PD alla Camera
Dossier della Camera dei Deputati

 

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