19 Gennaio 2025
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Come la riforma costituzionale tutela le aree montane

La riforma costituzionale mette il sigillo sull’eliminazione definitiva delle Province. È il completamento del percorso iniziato con la legge Delrio: l’eliminazione di ogni riferimento alle Province in Costituzione impedisce qualsiasi passo indietro rispetto a quella scelta. Ma non si tratta solo di questo.

Eliminando il termine “provincia” dalla Costituzione, il legislatore crea lo spazio per la nascita dei nuovi enti di area vasta: l’articolo 40, comma 4 della riforma costituzionale prevede che lo Stato disciplini “i profili ordinamentali generali”, mentre le Regioni definiscono con legge regionale “le ulteriori disposizioni in materia”. All’interno di questa disposizione, la riforma inserisce un apposito richiamo agli enti di area vasta montana: si tratta di un apposito riconoscimento delle peculiarità dei territori montani, una logica conseguenza di quanto previsto dal legislatore attraverso la Legge Delrio.

Uno degli aspetti meno noti, ma comunque importante, contenuti all’interno della Legge Delrio, riguarda infatti l’autonomia specifica concessa a quei territori interamente montani e di confine (si tratta delle ex Province di Sondrio, Belluno e Verbania-Cusio-Ossola): è una disposizione che non va confusa con l’istituto delle province autonome di Trento e Bolzano, ma costituisce un’assoluta novità all’interno del panorama istituzionale italiano. Il legislatore nazionale, seguito da quello regionale, ha riconosciuto che le caratteristiche e le particolari necessità di queste aree necessitano di una tipologia nuova di governo, in grado di gestire non solo lo sviluppo economico e sociale locale, ma anche relazioni peculiari con le realtà estere confinanti.

A queste “aree vaste montane” quindi sono state concesse non solo funzioni specifiche e peculiari relative allo sviluppo strategico del territorio, alla creazione di zone omogenee di governo del territorio e alla cura delle relazioni con territori esteri, ma anche delle forme particolari di autonomia delegate dalle rispettive Regioni.

In base alla riforma costituzionale, viene lasciata alle Regioni la scelta su quanto e come valorizzare in maniera differenziata questi nuovi Enti: la Lombardia ha disciplinato con la legge regionale 19/2015 per il territorio di Sondrio, il Veneto con la legge regionale n. 24/2014 per Belluno e il Piemonte con la legge regionale n. 23/2015 per il Verbano-Cusio-Ossola.

Con la riforma costituzionale, le Regioni divengono titolari delle competenze legislative esclusive, elencate in Costituzione e di quelle residuali: attraverso il combinato disposto degli articoli 44 e 118 della Costituzione, del nuovo articolo 117 e dell’articolo 40, comma 4 del ddl costituzionale la Regione potrà conferire ulteriore autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria agli Enti di area vasta montana.

In particolare sarà possibile ipotizzare una maggiore autonomia delle ex-Province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola su due temi molto importanti quali l’acqua e l’energia, che sono parte fondamentale dell’economia e della cultura delle comunità montane. La riforma costituzionale lascia intatte le prerogative delle ex-Province su entrambi i temi, salvaguardando il ruolo centrale del territorio in materia di demanio idrico e concessioni idroelettriche.

Per quanto riguarda l’energia, lo spostamento della competenza legislativa in materia a favore dello Stato, previsto dalla rifoma, riguarda solo la dimensione nazionale: viene lasciata alla Regione la competenza legislativa sull’energia per quanto concerne la dimensione locale. Tutto ciò che non è ricompreso nella scelta strategica energetica di interesse nazionale resta dunque nell’ambito della competenza residua regionale: le attuali leggi regionali di conferimento delle funzioni amministrative al livelli di governo sottostanti rimangono pienamente legittime e coerenti anche rispetto al futuro quadro costituzionale.

Sul tema delle acque, la riforma costituzionale non sposta alcuna competenza legislativa né interviene sull’attribuzione amministrativa della gestione del demanio idrico né l’attribuzione dei relativi proventi, che resteranno regolati dalle disposizioni vigenti.

La riforma costituzionale porta a compimento un percorso riformatore e costituzionalizza il modello giuridico ed economico della specificità montana come motore per la tutela del territorio montano e le politiche di sviluppo e promozione della montagna.

[Da bastaunsi.it]

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