Finalmente la specificità bellunese è legge
Un grande obiettivo raggiunto dopo 20 anni di battaglie.
Mercoledì 30 luglio 2014 l’unità dei bellunesi, dentro e fuori le istituzioni, ha raggiunto un risultato straordinario: in questa data infatti il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che sancisce forme particolari di autonomia per il Bellunese e una serie di agevolazioni per i cittadini e le imprese che vivono in montagna.
Determinazione, compattezza e unità del gruppo del PD sono stati fattori decisivi per il raggiungimento di questo fondamentale traguardo.
Ora la sfida si sposta sui tempi di attuazione e sulle procedure per il trasferimento a Belluno delle funzioni previste dalla legge.
I punti qualificanti della legge
Per il riconoscimento della specificità di Belluno
- La Regione conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative nelle seguenti materie: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell’agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale.
- La Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni conferite. Assieme alle funzioni la regione trasferisce le risorse necessarie al loro svolgimento.
- L’introito dei canoni idrici ritorna al 100% alla Provincia di Belluno.
Per la montagna
- Semplificazione delle procedure edilizie per gli ampliamenti interrati delle attività turistico alberghiere (Più facilità per gli alberghi di costruire aree wellness e spa).
- Nei Comuni sotto i 3 mila abitanti, è possibile esercitare più attività in modo congiunto, (via libera alla rinascita dei negozi di paese).
- Efficienza energetica. Dimezzati i tempi dei procedimenti amministrativi. Inoltre, nell’ambito di questi interventi, non formano volumi urbanistici i locali destinati all’installazione dei necessari impianti tecnologici.
- Introduzione del parametro geomorfologico e delle condizioni di disagio nella definizione dei fabbisogni standard per la sanità e il trasporto pubblico locale.
- Premialità montana. Nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché nell’attribuzione di vantaggi economici possono essere previsti indici premiali per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati residenti o aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nei comuni montani.
- Recupero terreni incolti. Possibilità di ampliamento delle aziende agricole e forestali in deroga ai limiti imposti dalla Regione.
- Albergo diffuso. Classificazione specifica per le strutture ricettive nei comuni montani.
Di fatto questa legge sancisce quindi un cambiamento radicale della Regione Veneto riconoscendo differenze/specificità, esaltando le autonomie dei territori – in primo luogo di quelli montani e di Belluno in particolare – e infine ribaltando il concetto stesso di amministrazione regionale: una regione che ora diventa un elemento propulsore della collaborazione con le autonomie locali.