18 Settembre 2024
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Finalmente la specificità bellunese è legge

Un grande obiettivo raggiunto dopo 20 anni di battaglie.

Mercoledì 30 luglio 2014 l’unità dei bellunesi, dentro e fuori le istituzioni, ha raggiunto un risultato straordinario: in questa data infatti il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che sancisce forme particolari di autonomia per il Bellunese e una serie di agevolazioni per i cittadini e le imprese che vivono in montagna.

Determinazione, compattezza e unità del gruppo del PD sono stati fattori decisivi per il raggiungimento di questo fondamentale traguardo.

Ora la sfida si sposta sui tempi di attuazione e sulle procedure per il trasferimento a Belluno delle funzioni previste dalla legge.

[leggi i punti qualificanti]

I punti qualificanti della legge

Per il riconoscimento della specificità di Belluno

  1. La Regione conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative nelle seguenti materie: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell’agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale.
  2. La Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni conferite. Assieme alle funzioni la regione trasferisce le risorse necessarie al loro svolgimento.
  3. L’introito dei canoni idrici ritorna al 100% alla Provincia di Belluno.

Per la montagna

  1. Semplificazione delle procedure edilizie per gli ampliamenti interrati delle attività turistico alberghiere (Più facilità per gli alberghi di costruire aree wellness e spa).
  2. Nei Comuni sotto i 3 mila abitanti, è possibile esercitare più attività in modo congiunto, (via libera alla rinascita dei negozi di paese).
  3. Efficienza energetica. Dimezzati i tempi dei procedimenti amministrativi. Inoltre, nell’ambito di questi interventi, non formano volumi urbanistici i locali destinati all’installazione dei necessari impianti tecnologici.
  4. Introduzione del parametro geomorfologico e delle condizioni di disagio nella definizione dei fabbisogni standard per la sanità e il trasporto pubblico locale.
  5. Premialità montana. Nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché nell’attribuzione di vantaggi economici possono essere previsti indici premiali per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati residenti o aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nei comuni montani.
  6. Recupero terreni incolti. Possibilità di ampliamento delle aziende agricole e forestali in deroga ai limiti imposti dalla Regione.
  7. Albergo diffuso. Classificazione specifica per le strutture ricettive nei comuni montani.

Di fatto questa legge sancisce quindi un cambiamento radicale della Regione Veneto riconoscendo differenze/specificità, esaltando le autonomie dei territori – in primo luogo di quelli montani e di Belluno in particolare – e infine ribaltando il concetto stesso di amministrazione regionale: una regione che ora diventa un elemento propulsore della collaborazione con le autonomie locali.

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